* ?. 8 Libro S'econdo. Jebre avvocato in Venezia drca quei tempi dice, che così veramente praticavasi? nel Consiglio LXXIII, tom. Ili, pag. 13#, Ed. ,Ven. i»97-' il qual Consiglio egli scrisse in favore dei Titolati, che per avere più’Benefizj pretendevano di non essere obbligati alla personal residenza : e aggiugne di più , che cioè dal Prelato Cui vnlt ex presbyteris Titu-icftis exercitium cune datur. Di quella controversia ^diremo altrove . • • iotj5) A me non riuscì ritrovare decreto espressi, che ordini doversi dal Capitolo presentare le Chiavi al Tribunal* del C. X. .Ma è forse ciò derivato o da quei antichi Dec^ft?, che obbligano a prender il }1psses$o tempjnìli* dal Principi, o piuttòsto dal Decreto C. X. * 1664, 5 Maggio*, in cui per evitare.i tumulti e pericoli de’brogli e fazioni, si ordinò, che succeduta la vacanza d’una pieve, sia obbligato tutto il Capitolo* a dover immediatamente comparir al Tribunale de’Capi a d^rne parte, in pena a quello q quelli del Capitolo che mancassero, di non poter essere ballottati piovani per quella volta . Ciò si fece affinchè l’elezioni fra tre giorni venissero fatte > se altro non impe- , cioè i maneggi,'giuramenti e altri impegni, che i Concorrenti cercavano JJcarpire agli Elettori . Nel Secolo XVI, da Rm principio evvi in data 1515, 11 Settembre , u^Mandatq Patriarcale di Girolamo Querini, in cui dicesi, che Cumdata occasione di-cujus plebis nomisi per simoniacam labem fiat eletto > nam presbyteri civitatis £aife£iantes plebes , / am- ■ diva. 1096) Ffc dai tempi del Patriarca Egidio nel Sec. XHf, abbiamo veduto interdetti