Capo XI. 329 dmbiendo per civitatem stip so s exponunt, et preci* bus diversirnode Eleclores deprecantur, et aliistnediis indirettis utuntur . Per ciò in pena di scomunica lata sententi¡t ed altrte ancora vieta, Ouatenus non 'debeant per se rpsos , vel alios, exponere se ad hujus-modi plebanias, nec illas auxrere, aut de suffiaien-tia? dottrina, meritis suis aliquidexprimere velaf-ferre . E con altro Mandato nel seguente anno .1516, 18Luglio, ciucciandosi, che i concorrenti precibus, proinissionikus et aliis modis illicitis ambi unt parocbianos ; per ciò inibendo tali modi ordina , che -ognuno dcb:at se abstinere a pradittii ambitionibus., nec in Ecclesia , in qua Tlebanum elt-gi coritigerit , sermones et*verba circa virtutes et conditiones vestras pr atti care . E in quello stesso secoioawndo penetrato il Patriaré^ Vicenzo Die-do , che a’ Titoli e Piovanati venivano promossi uomini inhabiles , infames et apostata , perciocché non ostanfi propositis edittis in valvis dittarum Ec-clfsiamm, ut moris est , niur.o contro cota!^. persone alcuna cosa opponeva, ipsis fonasse pro-curantibus, onde poi erano approvati e inastiti : quindi ordinò con suo Mandamento in data 1558, 9 Maggio, che prima del concorso presentassero le Bolle de^a. loro Ordinazione, e che il Cancelliere esaminasse, se mai fossero stati inquisiti, dannati &c. • 1997) Nel Secolo XVII non erano più innocenti le pratiche di alcuni. Quindi il Patriarca Giovanni 1 iepolo fece una Costituzione nel 16:9, 5 Maggio , in cui comanda, che Ideile Carte nelle quali il Competitori fanno stampare il loro nome per la dimanda del Piovanato , non facciano notare gli anni della