Capo XT. 259 slvamente , l’elezione per gius devoluto fu fatta dal Vescovo; Ma di questo gius devoluto altrove si parlerà. 1031) Altre volte già abbiamo avvertito > che nelle Chiese non Collegiate al Vescovo solo apparteneva l’elezione del Piovano. Pe£ ciò in data 6 Aprile, 1419, Ind. XII, trovasi nei registri : Marcus Landò ... vacante plebanatu S. Mari# Mag-dalenx per promotionem T>. Leonardi de Valle ad .Ararìdiaconatum Catbedralis Ecclesia Cafteliana , cujus quidem plebanatus eleffio, inflitutio & provisio ad nos tamqutm immediatum Superiorem pertinet pieno jure , cum ipsa Ecclesia nullum unquam habuerit , aut habeat Collcgium , vel Capitulum &c. Elesse egli Pre Domenico da Imola titolato di S. Gemi-niano. Erano indulgenti assai iPrelati; e percon-descendere al genio de’Parrocchiani, e per il bene della pace, spesse volte concedevano ai Convicini l’elezione di cotali piovani , onde finalmente con pretensioni di diritto perdettero ¡Prelati il gius di elezione in quelle Chiese , eccettuata S. Bortola-meo , che sempre restò a’ Patriarchi. L’ elezione ancora del Piovano di S. Biagio fino al 1534 aP" parteneva al Prelato d’ autorità ordinaria . I parrocchiani poi fecero intimare a lui di non deliberare altrimenti sopra quella pieve. In data 2 5 Ottobre , 15 36, appar rinunzia di detta pieve fafta da P. Paolo Vasio : e sotto i 27 Ottob. 1537 il Prelato deputò un procuratore per agitar questa causa contro P. Nicolò Licinio, che egli riputava intruso , comechè da esso non eletto. La causa finì a favore dei parrocchiani. Le Chiese anticamente non Collegiali erano S. Maria Maddalena, S. Gius-N R *1 tina,