t7» Librò Secondo. vide se non nel i73J > 11 Marzo , in S. Luca. 6. Far) modi dì eleggere i Piovani. 1041 ) Quali fossero le maniere legittime anticamente di eleggere i nostri Parrochi, si ha distesamente dalla Sinodica Costituzione del B. Lorenzo Giustiniani Patriarca, che il Trivisano già notò nella parte secónda, pag. 58. Ordina egli dunque , che sepolto il cadavere del defonto Piovano o Titolato, omnes in civitate residente* ad elettio-* ticm voccntuY : Che si dica la Messa dello Spirito Santo, e che radunati in Capitolo Hymnum Veni Creator Spiritus cantent, aut Itgant, cioè recitino a bassa voce ; e che allora aut per Scrutinium * *ut Compromissum procedant ad eleUionem ; nisi ex longa consuetuiine introduclum sit, ut per ballotas , aut voces publice prolatas ad eleèlionerh procedant, qttam consuetudinem tollerarnus. Pochi anni dopo il Patriarca Andrea Bondimerio nelle sue Costituzioni Sinodali, ibid. 59, rinovò gli Ordini del B. Lorenzo , e aggiunse solò , Absentes vero ab bora, mtrtis defuncti exspeclentur per 24 boras tantum , e vuole che si devenga all5 elezione per viam scrutimi , aut per ballotas, aut per vUm compromissi, nè fa motto alcuno dell’ elezioni per voces publice 1 prolatas. Non è tuttavia, che quella maniera-fosse intieramente posta in disuso ai tempi dèi Bondimerio, che tenne la Sede Castellana dal 1460 al 1464, avvegnaché dalle note della Cancellarla consta, che ancora nel 1472 P. Mà,rco Marini fu eletto piovano in S. Fantino dai Parrocchiani a'uoce , e in S. Maria Ciubanico P. Antonio Savina fu eletto a vo-