Capo XI. 2 •procuratori , i quali non sia degni, per li quali poi-ave, occorrer scaudolo introli buoni huomini de Ma-zorbo, & perciò è buon schivar tanto pericolo, dr imperciò fo presa parte, che per modo alcuno, over forma , colore over inzegno , nè altri per loro da mo inanti rtcever alcun prevede, che Jlia iti le gie-sie, nè à quell^flQcdi responder alcun fitto , nè dar salario, nè paramento alcuno da dir Messa , nè libri, nè alcuna altra cosa, senza licenzia de MS lo ‘Podcflade ' & di Vuoti homini della Contrada -> sotto pena di L. 50 de'picoli in li soi beni per ciascun che contrafacesse , la qual pena vada in lo Com-mun, & de quefio no se possa far grazia. Tefiimonj ^ < S.r Nicolò da Terrazzai habitador in Tore elio. S.r Leonardo fio de fo de M.r Longo da Torcello. S.r Giacomo de Lorenzo de Gaizo de Trevisana. 1024) Resta dunque abbastanza comprovato £ cbi appartenga quel residuo, e chi sia 1’erede chiamato . Dacché poi si estimerò gli abitatori del suo Malamocco eredi istituiti dal Baccari, o n§n fosse cognita la sua disposizione, ovvero non vi fossero più Preti * di Malamocco celebrai^ nella Diocesi Castellana, giacque inesatto quel residuo , e così M rende buonissima ragione come non siasi trovata ricevuta alcuna in luogo alcuno , la qual cosa sarebbe stata impossibile , se Piovani, o Titolati in alcun tempo mai fosse-io stati surrogati eredi. . ioiy) Mancando dunque l’erede, egli è caduco quel legato, e non appartiene nè a Piovani > nè a Titolati, ma come quando uno muore senza eredi e abintestato, quei beni appartengono al Principe, quando bene egli non volesse chiamar a Ve- ne-