Capo XL 29J pártfs hujus Condili congregati a centum & sufra. MS. Sv. n. 2) , pag. 153. 1416, 6Marzo. Beneficia Ecclesiastica non im-petrentur, Lib. B. fot. io. 1421 , Ult. Giugno . Che avendo anche altri Signori nei proprj Stati ordinato , che gli esteri non a\%ssero ivi benefizj , e informato* il Papa dagli Ambasciatori nostri , avendo riconosciuto l’o-nestà della cosa , per ciò ; Non si dia possesso de’ Beneficj Ecclesiastici se non a Sudditi nostri , acciò possano viver, studiar, 0 farsi valenti. MS. Sv. n. 772 , pàg. 306. t. •i4?9 , 5 Marzo . Che niuno ottenga Benefizj senza Lettere del Senato. T. I. 1471. Che i Dogi e ¿010 prole non possedìno Benefizj Ecclesiastici. Sanili IV, 681. 148S, 4 Novembri? . Beneficia Ecclesiastica a Ducatis LX infra in terris dominii vacantia , re-linquanfur subditis illorum locorum , nec per Vénetos impetretìtur sub poena perpetui exilii . Lib. T. fol. 151. 1496. 7. Marzo in Rogatis : Che non s’impetrino da’piovani i Vescovadi dello Stato con ri-servazione dei loro piovanati, Corn. XII, 329. 1529, 5 Luglio, C. X. Che niuno possa impetrar o accettar benefizio o titolo in aj|^na Chie-della città , se non per elezione dii suo Capitolo , sotto pena ¿i cinque anni di bando , e L. yoo, 1Í 31 > 17 Febraro , C- X. Oltre molte disposizioni contiene questo decreto : Chel non possi mettersi alla prova della Pieve alcun , che sia sta Ter pubblica voce o fama fiol naturai d’alcun Pre- ,T 3 lato,