a6 J lume o r esempio de suoi industriosi, o la tradi-*k>ne de’ tempi decorsi, dichiarandosi che li prodotti degl’ impianti d’ olivi, mandorle, castagne, noci, susini, e marasche godranno 1 esenzione della Decima per vinti anni . Che se dopo scorsi tre anni si rilevasse, che non ostante il benefico eccitamento suddetto qualcuno degl" investili a titolo di grazia, o di benemerenza, di laudemio avesse negletta 1’ esecuzione dei predetti impianti, nonché 1’ attenzione di coltivarli, giacché gli resta permesso di poter farlo anche a conto proprio indipendentemente dal colono , caderà in pena di perdere quelle, ove constasse una tale ommissione, o negligenza . Vili. Che dall’attuale colonia e lavoro delle terre concessegli non possono gl investiti suddetti e-spellere quelle tali famiglie morlacche, in cui si verificasse 1’ azione di averle svegrate con propri sudori, o la convenienza di averle coltivate da mol- lo tempo, ma allorché constasse negletta per incuria loro 1’ ordinata coltivazione, ed impiantaggione o defraudata maliziosamente la giusta contribuzione Dominicale potrà essere impetrato dall’ Autorità della carica P ordine per espellerli a tempo debito. IX. Che li coloni e lavoratori, per i quali non militasse P azione o la convenienza suespressa, ma fossero adventizii sulle terre concesse agli investiti predelti, possano da queste previe le debite avvertenze essere congedati a proprio arbitrio, ossia per