63 quanto nel Codice Austriaco , colla differenza che queste erano ridotte dal legislatore in un corpo so- lo , quando la Repubblica veneta non aveva un Codice , e servivano di norma ai suoi Giudici le lessi J DO in un tempo o nell’ altro emanate, in alcuni casi i statuti municipali, e le loro conscienze . Le contribuzioni pubbliche furono lasciate sul medesimo piede, che precedentemente esisteva, nè alcuna sensibile innovazione venne fatta nel modo di esigerle ; quantunque il nuovo governo si addossava de’ pesi non indifferenti in confronto del precedente. La Forza Territoriale i Colonnelli,! Sorda ri, i Capitani de’ Contadi, i Governatori e Soprain-tendenti furono conservati ne’ loro posti con riflessibile aumento di paghe, onde non avessero a gravitare ulteriormente sulla popolazione coll’ esazione delle sportole, ricevimento de’regali, che in supplemento del meschinissimo soldo, che prima godevano se non erano autorizzati dal Governo, venivano tollerali. Con questo sistema la Provincia venne governata com’ era precedentemente, in luogo di schiamazzi ed arbitrii nei giudizii succedette 1’ esame il più maturo, a impiegati provvisti di vistose paghe venne tolto ogni pretesto di aggravare la popolazione, e vennero sottoposti a grave responsabilità gli atti delle Autorità stabilite, che dovevano basare i loro giudizj a leggi positive ordinate e raccolte.