aü; l’informe contratlo intender dovendosi irreparabilmente perduto con tutti li miglioramenti, che sopra vi fossero stati aggiunti da chi contro il tenore del presente divieto stipulato lo avesse, al qual effetto resta proibito espressamente a Nodari, Par-rochi, Cancellieri, e qualsivoglia persona pubblica lo stipular disposizioni ovvero contratti, come sopra vietati, in pena di Ducali cinquanta applicabili a benefizio delle pubbliche fabbriche. XV. Che documentando 1’esperienza derivar un sommo danno ai poveri Morlacchi per colpa di certe sugestioni, conché si allacciano in stravaganti contese nella materia delle pubbliche terre, ad onta delle più chiare costituzioni, che sulla medesima sono state deliberate dalla podestà pubblica, resta fermamente statuito, che li Ministri Cancellieri non debbano ne possano ricever carte, e compromesso, che pongano la materia medesima in controversia civile, o arbitraria dissonante dalle agrarie consti-tuzioni, oppure opposte alla presente terminazione in pena a detti Cancellieri ( anche colla responsabilità per i suoi assistenti ) di Ducati sei toties quoties applicabili alle pubbliche fabbriche da essergli elevata da questa Carica, oltre alla restituzione delle spese, e rifusione dei danni fatti soffrire alle parti per motivo di tali informi, e disordinate contese . XVI. Che delli beni, come sopra concessi, non possa da chiunque essere appresa , o intenuatata alcuna benché minima porzione per qualunque ere-