a66 rho debbano essere stipulate sempre in forma chia*-ra e legale per mano di pubblico Nodaro, e coll ¡11-tervento almeno di due testimonii maggiori d’ ogni eccezione, altrimenti sieno considerate informi, e per conseguenza invalide- E perché nascer possono questioni o per la soddisfazione dellé Dominicali, o per il pagamento degli affitti sarà dovere del possessore di pubbliche terre rilasciare al colono la ricevuta di anno in anno, talché restando presso di questo un tal documento, noti vada per equivoco giammai soggetto ad eccedente o bino pagamento. . XIII. Che nascendo divisioni di famiglie morlac^ chi si dividano le Podvornizze, vigne, e prati per stirpe, e le rimanenti terre per capita. XTV. Che delle pubbliche terre non si possano fiire alienazioni, o disposizioni di sorte, ne per via di qualunque escogitato contratto , e nepure sotto pretesto di fattivi migliormenti. Questi dovranno anzi restar sempre annessi al fondo in benefizio della famiglia investita, o accomodata. Che perciò, dichiarandosi nulla ed invalida ora per allora qualunque sorta di disposizione e genere di contratto, che ve-^ nisse fatto di detti beni, o miglioramenti, potrà ogni maschio legittimo discendente dell’ investito repristinarsi ex propria persona nel possesso dell’ a-lienato che sempre restar dovrà a benefizio comune della famiglia, senza obbligo di restituire il soldo, ohe per avventura fosse corso per prezzo d«l>-