•$J1 L I B it 0 P fi I M Di andata in ebblivione questa diligenza, cosi a questi tempi pochi avevano nelle loro case simile provisione. Repubblicata la Tane, tutti procurarono ad ogni spèsa di obbedirla, * provedersene. 397) Fino al 1413 si mantenne qualche ombra e imagine dell’anticó Arrengo o Conclone : ma ili quell’ anno per una legge de’ 6 Aprile si decretò, \Arengum amplitis non vocetiir. Lib. B. fol. 41. San* di Ili, ¿82. 398) La Cittadinanza concessa à forastieri per privilegio, o per grazia , era di due sorti : De in* tus, semplicemente, ovvero Di intus & de extra, che era dell’antecedente molto maggiore e più ampia . La cittadinanza de intus soltanto , faceva, che il forastiere godesse d’alcuni privilegi come se nato fosse in Città; Cittadino poi eziandio de extra era quello, che aveva in eltre il gius di mercantare còme Veneziano, e navigare nelle Sca* le frequentate dai Veneziani. La più vecchia leg-»-ge a tal cittadinanza appartenente è del 1305. Di essa ne parla il Sahdi II, 812. Alcune volte per causa della peste o altra cosa fu conceduta la Cittadinanza agli Esteri, che fossero venuti ad abitar in Venezia. Così flella Raccolta delle leggi de’Consoli dei Mercadanti fatta nel 1546, da A-lessandro Ingenerio, si ha una legge del Capitui. Advocat. p. 24, la quale c’insegna, che nel 1296, indift. 9, die 28 TVlarrii : Capta fuit pars in M.C. quod Terra aperiatur Forefleriis. itaque possint in Venetiis emere & vendere, & incanipare omnes mercantias, qua venient per mare, sic ut quilibes Venetus : salvo quod non possint incanipare gras som ; sed omnes mercationes qua venient per terram Vene-