c'xW Venissero eletti de aliquo Concilio inferiore, come ella medesimo ci insegnò nei soprallegato testimonio, sebbene poi questo non volevasi più comportare senza le condizioni espresse in quella Parte. E’ vero che ella alla pag. 171, quasi glossando quella Legge insegna voler ella che niuno potesse essere eletto a Consiglio, Collegio &c. se i suoi progenitori in qualche anno non fossero stati e-lettì a formare il M. C. Ma così non esprime la Legge nè scrive il Sandi. Noi badiamo alla Legge, nbn alla sua glossa, sapendo che ella per. tutto introduce cièche giova alle sue opinioni. E quando poi ancora con quella Legge si avesse voluto in avvenir vietare l’accesso ai Consigli inferiori a chi non era disceso da persona del M. C. è prova certa che prima facevasi il contrario. E già secondo ella e tutti gli Annalisti, se divenivasi Nobile coll’entrar in M. C. e niuno era degli Offizj se non Ottimate, a che prò ordinare, che non fosse dei Consigli chi non era disceso da persona Conciliarè, quando le pratiche non fossero state contrarie? 177) Di sopra in fine della sua Censura ». XXI, ella non puote non confessare , che i Capita ContraHarum prima di degenerare era un offiz'to sostenuto ANCHE dai T^obili. Dunque almeno qualche Offizio dei Nobili si commetteva ANCHE ai non Nobili : dunque falso, che sempre tutti gli affari pubblici fossero sostenuti da’SOLI 3\f0-bilì, come ella pretende. In fatti gli studj e le diligenze del Sandi per mostrare come gradatamente si stabilisce la Aristocrazia persuadono a dovizia, che non semp*e tutti i pubblici Cflizj dai Nobili fossero amministrati. Così nonT^obili abbiamo veduto aver accesso appresso iDo-gi, come appar dalle Soscrizioni al num. 156. E in oltre il Patriarcato e il Vescovado comportavasi in persone non Nobili, anzi straniere. Tra gli Elettori di Re-nier Zen espressamente si nota dai Cronisti, che ZulitM Franco e altri erano Popolari nel 1252, ai quali fu dato sacramento, che eleggano il Doge dalle famiglie TS[obiHy onde furono poi fatti del Consiglio. Io però credo tale essere il dritto senso della Legge proposta 6 Ottobre 2286 • Che niuno potesse de cetero in Venezia essere di alcun Consiglio, se nella sua patria non fosse disceso da persona, che stata fosse dei Veneti Consigli, intendasi ciò in Venezia oppur nei luoghi, dove le Venete Coloni« avevano qualche Consiglio , comeCandia, Costantinopoli, Modon, Coron, Acri &c, Perlochè la Legge la qua-e prò-