ixxfcili traBaj possessiones Monàste- a quell’ Epoca furono isti-* riorum, & dare in 'N.otitiam tuiti i Camerlenghi di Co-illìs super lmpresùdis . MS. mune, e gli Uffizi alt nllcl Ca-Svajer. ec. ec. mera degl' Impresti di . Gli e fu inoltre Creata una Magistratura d'inquisitori provisionali, i quali vegliassero a rintracciare 1 avere d’ognuno de’Cittadini, e riferir dovessero allo Camera degl' Imprestidi. Che il Collegio dei Signori dirotte al Criminale non fu composto che di due Nobili nel i2$o, in cui fu istituito, e di sei Soggetti nel 1262. Che i Capi Nobili de' Sestieri furono creati soltanto nel 1320, e continuarono sin all’ anno 154+, in \ cui creato fu il Collegio de'Signori di 'Hotte al Civile . \ Ciò supposto, ecco come si leva l’equivoco del Sig. Gal- ; Jicciolli, e si accorda inoI*-e col Sandi . L’.cffizio dei Capi di Contrada eia qualche volta sostenuto da’Nobili, finché istituito fu il Collegio de Signori di Trotti’ al Cri- • minale ; e divenne puro Ojjtzio ministeriale e servile all' Epoca della creazione de’ Capì Nobili de'Sestieri, la ispezione de’quali fu trasfusa ne due Collegi de'Signori di Notte al Criminale e Civile nel 1544.. Se il Sig. Gal- , licciolli vuoi convincere di falsità il Sandi, conviene, che dimostri, che nel 1342, in cui i Capi di Contrada • furono intieramente assoggettati ai Capi di Sestieri, fossero in allora TMobili, e non o Cittadini, o Popolari. Un Uffizio dunque in principio sostenuto anche dì Nobili degradò in seguito a cagione delle Magistrature , e Gollegj Nobili, che ne furono istituiti. 125) Sig. Abb. Ella era fuori di se e in estasi quando lesse il detto luogo, o scrisse questa Censura . Nè io, nè barba d’uomo può in quel mio §. trovarvi confusione alcuna. Ma quando bene il discorso mio fosse confuso, ad altra Rubrica apparteneva, che a quella d’errori classici e palmari. Al n. 371 io dico: 1 Capi di j Contrada anticamente erano Nobili. Ella nella Censura dice: L'offizio de' Capi dì Contrada era qualche volta sostenuto da Nobili. E un po più abbasso: Un offizio da principio sostenuto anche da IMobili. In questo dunque non havvi sanguinosa lite tra ella e me, e amendue parliamo egualmente chiaro: se non che ella per non con* 'ceder la mia proposizione generale, senza documenti’ 1 alcuno, e jure propemodum su* crede schermirsi con un gualche volta} e con un ancora', non riflettendo seguirne 1 fi que-