cxxxii o Comandadorì ; ovvero conveniva pubblicarla in altro Ar-rengo popolare, uso essendo allora di pubblicar le Parti convocando il popolo; e così salterebbe fuori una seconda Concione. Siamo noi tenuti a quelle Parti , che si pubblicano nei Consigli ai nostri Nobili? Se i Dogi e gli Ottimati non disdegnavano , che la plebe e i popolari so-scrivessero alle pubbliche Transazioni a maximo usque ad minimum; come fia mai possibile, che per fare valide le Leggi, e i trattati, non volessero poi pubblicarli se non agli Ottimati ? 203) Nel 1411, 26 Maggio in M.C. si fece la Legge ; che i nati da serva, o altra donna vile, 1^0« probentur de M. C. Et confirmarì debeat preesens Pars in rPublica Concione, come ella medesimo porta t. VI, pag. 292. Qui una Legge che in guisa particolare riguardava i Nobili, indicando chi non fosse Abile al M. C. si vuole non solo pubblicata, mi Confermata nella Concione, a pubblica notizia e maggior forza, ma la Concione medesima si nomina Pubblica: Io dimando se quella parola indichi o no i Cittadini d’ogni genere, e massimamente la plebe, giacché allora tutti i Nobili entravano in Consiglio? Oppure si escogiterà qui solo la Conclone popolare perchè si muta termine ? 204) Nel 1413 si decretò Arrengum non amplìus voce-tur. Ciò fu in sede Vacante, quando fu eletto il Doge Francesco Foscari. Non può dirsi, che s’intenda un Ar-rengo per pubblicarvi l'elezione del Doge, perché consta, che da quel tempo in poi la Concione non più fu chiamata, e ella medesimo t. VI, 292, scrive quello essere stato il vero punto di tempo in cui seguì la totale a • bolizione. Allora erano già 120 anni dacché tutti i Nobi- li formavano il M. C. Ma io domando, a’quai Nobili in Concione si pubblicassero le cose allora , se fuori di Consiglio non era vi Ottimate.'' Ella però scrive al luogo testé citato: Mi 1 essendo riputata inutile la convocazioni della Conclone nell' anno 1423, gì ac eh: ì Nobili che l* formavano erano quelli per l’appunto che componevano il M> C. si deliberò come si legge nella ‘Promission Ducale, che si conserva nell' Avvogaria del Comune, che ,« Arrengum ,, vocari, vel nullo modo congregari faciemus (parla i! ,, Doge ) nisi cum consilio & laudatane majoris partis ,, nostri minoris & M. C. & dicemus tunc solum , quae laudata foerint ab eis „ O poter di Dio! Si riputò i-mtlk la Concione perchè formata da’Ottimati che già en-