civi bri, i Da Canal Masteletto, i Querini semplicemente, e i Querini delia Ca mazor &c. La Legge ordina, non più di 4 per Casa; non dice, 4 per Gente. Laonde acciò il suo argomento concluda , convien mostrare, che quei Cognomi, de’quali tanti individui si vedono del M. C. nello stesso anno, siano della medesima Casa: perchè se sono Genti diverse, o Case diverse della stessa Gente, nulla può inferirsi contro il Cronista. 235) Alla pag. 158 pretende falsa la Legge, perchè contro i Registri d égli anni in appresso seguiti, nei qua- li trovansi fatte elezioni e approvazioni, gli si fa dire: E che de cetero non se ne ekza più, iy chosì fo obser-t'ado. Ma Sig. Abb. quest’è una di quelle cose, che il suo Cronista assembrò insieme in quel suoCibaldone colie disposizioni della vera Legge, e che riguardano e mescolano col fine del Legislatore l’effetto poscia seguito. II Cronista suo, come dissi, intreccia molte cose che ancora a’più bassi tempi appartengono, e che da altri furono meglio digerite. Che più non se ne eleggessero, riguarda i tempi rei quali si lasciò di ballottare finalmente i membri del M. C. e forse anco riguarda i tre primi anni dopo emanata la Parte 1297, nei quali come insegna il Sandi III, 13, sui documenti di Daniel Bjrbaio Db. 3 : Gli eletti nel primo radicale Consiglio 1297 , continuarono ad esserlo senza elezioni nuove di altre persone, cioè fatte nobili introducendoie nel M. C. Perciò nè il Cronista nuoce ai suoi Registri, nè questi alla sentenza del Cronista. 236) Alle pagg. 161, 162, Ella domanda: Se e vero, che sin dall'anno 1297 il C. M. divenne ereditario, e di tutti i lS[obili, che furono non esclusi, per parlare con U frase degli Avversar} ; a che fine sì continuò a tener esatto registro debbili, che di anno in anno lo formarono', e d'onde nacque, che il loro numero continuò ad esser vario/ In prima io non dissi mai, che nel 1297 il M- C-divenisse ereditario; e che la Legge 1297 non parli di eredità e successione, espressamente lo confessa il Sancii. Osservo ben’io ciò che ella di sopra ha professato, che una volta entrato uno nel M. C. , non solamente esso, ma i suoi posteri ereditavano il gius di poter chiedere l’ingresso attuale in quel Consiglio, sicché fuvVl sempre qualcosa di successivo ed ereditario. Ma in quaj1' co alla varietà dei numeri, noi forse sapremmo d’ onde provenga e cosa giustamente indichi, se precisarne01® con-