tíalle Colonie di Candía, pag. sSi, 2S3 , e fa questo discorso: Nel 1211 in Candía furono mandate Cavallerie i'i Mobili , e poteva aggiungere Serzenterie di popolari. Riparando alcuni, provata la loro Nobiltà, senza contraddizione furono admessi al M. C. Laonde inferisce: piinque debbe dirsi, che avanti la loro partenza per Can- !'a i soli Mobili entravano in Consiglio. Se questa Conclone è buona , reddat mibi minam qui me docuit Logicam . on vedo come possa giustamente inferirsi : I Nobi-tornati da Candia provata la loro Nobiltà entrarono Consiglio, dunque i soli Nobili vi entravano. Che vi itrassero i Nobili, e se si vuole, che vi entrassero tti lo vedo; che vi entrassero ilMobili soli, non lo di-erno. 168) Conferma l’assunto coi Consigli di Candia e di Costantinopoli, che in quei medesimi tempi erano com-ìosti di soli N°bili • In prima perchè questo raziozinio iosse appoggiato a irrefragabili Documenti, converrebbe brodur Documenti tali, che ciò espressamente affermas-jero, non bastando quelli ì quali fanno motto soltanto Ili Nobili che vi entravano : perocché coi Nobili potevamo aver l’accesso alcuni popolari. Di poi non mi sembra giusta illazione a pari. Perchè quelle erano Colonie, eh Metropoli aveva potuto loro imporre un tale obbligo , che essa non aveva , e ciò ragionevolmente , perchè i secreti suoi non fossero altrui manifesti, o non fosse poi necessitata a ricever nel suo seno come Ottimati persone introdotte forse indebitamente. A me certamente non sembra giusta conseguenza: in Candia e in Costantinopoli soli N°biH entravano in quei Consigli, dunque anche in Venezia. Che poi la Metropoli potesse tal vincolo imporre alle Colonie, si ijvede ancora da questo, che niuno scrisse mai essere stato lecito alle Colonie far uno del Consiglia, come se ne |faceva tuttodì in Venezia . 169) S'avverta un altro difetto, che sembrami scoprire ■nel suo raziozinio. Ella inferisce, che il Consiglio di ■Candia constasse di soli Nobili dal vedere , che a cinqui Capitani dassi il titolo di Vir Nobilis . Ma quello poteva essere titolo de’Capitani, e non degli altri membri del Consiglio di Candia. Nè può inferirsi universal conclusione da premesse che possono essere particolari, o singo-eziandio. Che se nel 1232 Stefano Giustiniani Duci Candia dice: Cmn nostro C nei Ho, cum viris nobi-Itous magni C onci Hi juramus &c. non so se possa incíi