163 nella patria dell’ ucciso. 11 forese che nella città uccideva un’ altro forese finiva al capestro. Nobili od offiziali del comune rei d’omicidio venivano decapitati. Il fuggitivo considerava^ come bandito; venendo colto subiva la pena capitale. LI falsario di un pubblico documento perdeva la destra; il traditor della patria veniva bandito, la sua casa distrutta dalle fondamenta, i suoi beni divisi fra il popolo. 11 bando per due anni veniva inflitto a chi si ostinava a non entrare nel carcere, restando fermo l’obbligo di scontare la pena al suo ritorno in patria. Chi non osservava il bando incorreva nell’esilio a vita; il renitente a quest’ultima condanna ed i complici finivano decapitati. Chi percuoteva i servitori veniva bollato su entrambe le guancie e il suo misfatto si pubblicava in tutto lo stato. Abbiamo veduto il codice penale del comune di Cattaro essere stato in maniera che si espiava il delitto con una pena pecuniaria relativamente inferiore. Ma chi non poteva pagarla si esponeva ad espiazioni senza confronto più dure: la prigione, la mutilazione, il capestro. Si vede quali da questa ingiusta alternativa erano i favoriti, quali, i colpiti. * * * „Per comprovare i danni campestri la legge richiedeva il giuramento del proprietario del campo; il danneggiatore pagava, oltre alla compensazione del danno, la multa di 12 perperi ; non pagando, lo si frustava alla colonna e segnava col marchio. Quando non si scopriva il malfattore, la villa più vicina era tenuta alla compensazione del danno. „Era proibita l’esportazione del vino, grano, caccio, lardo, sevo e legna dal distretto di Cattaro,