154 altrimenti che pagando una multa di 50 perperi. Tostochè l’elezione veniva confermata, i giudici cessanti dovevano al suono della campana proclamare i neoletti ed assumerne pubblicamente il giuramento. Le quali solennità ci provano l’alto conto in cui questa magistratura veniva tenuta. Difatti essa col conte rappresentava la magistratura suprema. In casi dubbi o preveduti dalle leggi, essi dovevano consultare gli anziani della città o giudicare secondo il diritto consuetudinario. Il lunedì ed il sabato giorni fissati per la definizione delle cause, sedevano in giudizio almeno da prima a sesta, e con loro un nodaro. All’interesse delle parti litiganti erano destinati i quattro Avvocati della Curia. La legge 6 ottobre 1367 regolava giudizi ed appellazioni nel modo seguente : — Le appellazioni dovevano essere presentate nel termine di dieci giorni a datare dalla pubblicazione della sentenza, e venivano inoltrate o al Sacro Collegio dì lloma „ad collegium Doctorum Auditorum Causarían Sacri Palaiii Domini Papaea o ai collegi di Perugia, Padova o Bologna. L’ appellante doveva però anticiparne la spesa. L’ appellazione si inoltrava a quei collegi o da un nodaro o da un cancelliere. 1 Venezia nel 1433 trovò 2 di stabilire che i Boechesi avessero a ricorrere d’allora in poi ai collegi di Padova, Treviso, Verona e Vicenza.3 11 Consiglio minore eletto per voti da quello dei Pregati, era composto di sei nobili, che come tutte le altre magistrature non duravano in carica che * Stallila cap. CCCXC. cfr. Modif. Padova in 5-2 Marzo 1446 li. 10 — 1409 — 27 ottobre 1553 - 28 Luglio 1636 — 17 Ottobre 1553 — Venezia Ducale 30 Gennaio 1622 — Verona 27 Giugno 1573 — 7 Aprile 1618 — 23 Giugno 1634 — 19 Dicembre 1693 — 14 Agosto 1710. 2 Ducale 30 Luglio 1433. 3 II Lucio (Meni, di Traù) sa questa legge non essere stata stanziata unicamente a Cattaro.