— 207 — torità Civile ed Ecclesiastica furono sempre regolari. Nelle Provincie dell’ Emilia all’ incontro i Vescovi, allegando ordini positivi della Corte di Roma, non si limitarono ad astenersi personalmente, ma emanarono ordini perentori al Clero perchè si rifacesse dal prestare ogni cooperazione all’Autorità Civile. Davanti a questa aperta violazione delle Leggi, che se, pel mirabile buon senso di quelle popolazioni non diede origine a disgustosi accidenti, pure fece nascere in esse un profondo sentimento di disgusto, non poteva il Governo starsene imipassibile. Il perchè diede ordini severi onde fossero applicate le leggi penali a chiunque si rendeva colpevole di fatti delittuosi di questo genere. La stessa misura sarebbe stata utilmente applicata anche alla Toscana se disgraziatamente, come l’E. V. osserva, le leggi tuttora vigenti in codeste Provincie non si stimassero insufficienti. Gli è perciò desideratissimo dal Governo del Re che l’E. V. si metta con tutta la possibile sollecitudine in rapporto col Ministro Guardasigilli onde studiare i mezzi di togliere questa lamentevole diversità esistente fra due parti d’un Regno istesso, la quale produce lo sconcio di vedere impunito in una provincia un fatto che in altra dello stesso Stato cade sotto la sanzione penale. Questa condizione di cose fu quest’oggi lungamente discussa nel Consiglio dei Ministri, e la misura presa al riguardo del Cardinale Arcivescovo di Pisa, e per cui Le fu spedito un telegramma, Le prova quanto essa condizione stia a cuore del Governo del Re e come Egli sia volenteroso di sollecitamente accordarsi con 1’ E. V. sui modi a tenersi per rendere il nuovo Regno forte e compatto al di