— 104 — L’accordo monetario di Parigi del 15 Novembre 1893, approvato con la legge 29 Marzo 1894 N. 114, che portava alcune modifiche alla precedente convenzione, il protocollo addizionale al succitato accordo, del 15 Marzo 1898, reso esecutivo dalla legge 8 Gennaio 1899, N. 3, ed il convegno di Parigi del 4 Novembre 1908, non servirono di Serbia, ed ammesse al corso legale nel Regno con regio decreto 18 Febbraio 1883; da 5 rubli d' oro (vecchio sistema) e 7 rubli e 50 copeks pure d’oro (nuovo sistema) dette mezze imperiali, pari a lire 20, coniate nell’impero Russo, ed ammesse al corso legale nel Regno con regio decreto 11 Settembre 1891; da franchi 20 e 10, pari a lire 20 e 10, coniate dal Governo della Reggenza di Tunisi, ed ammesse al corso legale nel Regno con regio decreto 19 Giugno 1892 ; da 20 e 10 lei, pari a lire 20 e 10, coniate dal Governo Rumeno, ed ammesse al corso legale nel Regno eon regio decreto 5 Febbraio 1893; da 100-20- 10 pesetas, pari a lire 100- 20- 10, coniate nel Regno di Spagna. Avevano ancora corso legale le monete d’oro dello Stato Sardo da lire 80 e 40, benché da molti anni non più coniate ; però a misura che tali monete e quelle da lire 10 e 5 di piccolo diametro, fabbricate prima del 1862, purché di giusto peso, entravano nelle Casse pubbliche, venivano ritirate dalla circolazione e concentrate presso la R. Zecca di Roma per essere convertite in altrettante monete d’oro decimali. Monete d'argento a 900/1000: da lire 5 (scudi) coniate nel principio del secolo XIX negli antichi Stati d’Italia dai Governi provvisori nazionali, nel Regno d’ Italia, nel Belgio, Francia, Svizzera, Grecia, e per conto della Repubblica di S. Marino. Erano esclusi gli Sctcdi pontifici e borbonici ; e così quelli del-l’ex Ducato di Lucca, perchè già aboliti dal Governo del Granducato di Toscana succedutogli nel 1847.