— ii9 — Però finché una moneta, e tanto meglio una unità monetaria, non viene del tutto cambiata, il suo valore legale rimane immutato, anche se il valore reale viene diminuito. Ciò viene confermato dall’art. 4 della legge 11 Giugno 1925 N. 998 (per dire il vero in termini non troppo chiari), eccezione fatta, ben si comprende, per determinate specie di moneta, come, p. e., la moneta aurea. Agli effetti legali quindi la lira italiana è sempre lira italiana, sia che venga considerata prima o dopo la stabilizzazione; soltanto il Legislatore per voler pur tener conto in qualche modo della svalutazione della lira dispone che gli impegni, di qualunque genere e natura, perpetui o temporanei, il cui obbligo sia sorto anteriormente al 1° Gennaio 1919, vengano soddisfatti annualmente o per via d’affranco, con l’aumento del quinto (art. 10 - legge citata).