164 DISPOSIZIONI FKNALI mono complici coloro che avessero venduto una nave nelle predette condizioni o che, senza licenza dell’autorità marittima o consolare del porto di partenza, avessero venduto una nave nazionale a uno straniero nei paraggi del Capo Verde, del canale di Monzabito, delle isole ili Madagascar. In tutti i casi in cui si farà luogo a condanna per reato o tentativo di tratta, la nave sarà confiscata e venduta, e il prodotto devoluto all’erario : qualora però sulla nave sequestrata si trovassero schiavi , la metà del valore di essa potrà essere ripartita fra i medesimi avuto riguardo al loro numero.