250 ALLIGATI SEZIONE IV. Dell' avallo. 274. Il pagamento «Iella cambiale può essere garantito con avallo. L’avallo è scritto sulla cambiale, e sottoscritto «la chi lo presta. li sso si esprime colle parole «per avallo» otl altre equivalenti. 275. Chi «là l’avallo assume 1«' obbligazioni «Iella persona per la quale garentisce, e«l è obbligato cambiariamente, ancorché non sia valida 1’ obbligazione della persona per la quale l’avallo è dato. Se non è dichiarata la persona per la quale l’avallo è dato, questo si reputa dato nelle cambiali tratte per Faccettante, e se la cambiale non è ancora ecoettata per il traente ; nei pagherò o vaglia cambiar», si reputa dato per 1’ emittente. Il possessere della cambiale «leve adempiere presso il «latore d’ avallo tutti gli atti necessarii a conservare 1’ azione cambiaria verso la persona per la qual l’avallo è dato. 276. Il datore di avallo che paga la cambiale scaduta è surrogato nei diritti del possessore verso la persona per la quale l’avallo fn «lato e verso gli obbligati anteriori. SEZIONE V. Dei duplicali e delle copie. § 1. Dei duplicati. 277. Il prenditore ha diritto «li avere «lai traente o dall’emittente uno o più duplicati «Iella cambiale. Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente o l’emittente'. 278. Ogni duplicato dev’ essere dello stessi) tenore della cambiale. salva la diversa indicazione «li «prima»,« seconda», ecc.