OKI.ITTI CONTRO L’ORDINK DI UI>K1M> HOC. 155 prima della partenza dal porto, e non più tardi di cinque giorni nello Stato e di due all’estero, sarà soggetto solo a punizione disciplinare, salvo il risarcimento dei danni. Nello Stato il disertore arrestato prima della partenza della nave potrebbe, se richiesto dal capitano, essere riconsegnato a bordo dall’autorità marittima, cosa che in pratica però non si ritiene mai opportuno di fare. All’estero, se arrestato prima della partenza, sarà rimesso al capitano e verrà sottoposto a procedimento penale al ritorno della nave nello Stato. 128. 11 ritinto d’obbedienza *) da parte di una persona dell’ equipaggio al capitano, sia a bordo che a terra, nei casi più gravi di quelli punibili con pene disciplinari, è punita con multa tino a L. 300 ; il rifiuto di eseguire un ordine del capitano o degli ufficiali per una manovra di ormeggi, di àncore, e di vele è punito con la detenzione fino a 0 mesi ; il rifiuto di lavorare per caricare o scaricare la nave è punito con multa estendibile a L. 200, salvo patto speciale contenuto nel contratto di arruolamento clic esoneri 1’ crini paggio da tali lavori. 120. È colpevole d’ insubordinazione *) l’arruolato ohe rifiutasse di servire o di continuare la navigazione avanti la fine del viaggio ai patti convenuti, o di proseguire il viaggio quando fosso stato a termini di logge prolungato l’arruolamento ; è punito con la detenzione estendibile ad 1 anno. Il rifiuto di obbedire ad ordini dati dal capitano o da un ufficialo di bordo per la salvezza della nave è punito con la detenzione estendibile a anni. Il rifiuto di prestare man forte al capitano per eseguire 1’ arresto di un imputato è punito con la detenzione da !t mesi a 1 anno. Le ingiurie o lo minacce con parole o con gesti al capitano son punite con la 1) Art. 281-282 del cod. marittimo. 2) Art. 283 c s<*g. del cod. marittimo.