AliRIVI, l’AltTRNZK, POLIZIA, ECC. tari« del luogo ili partenza della nave . le condizioni igieniche di essa e del carico . lo stato di salute dello equipaggio e dei passeggieri al momento dell' inizio del viaggio e ad altro approdo. Essa è valida per un sol viaggio, conserva la sua validità tinche tutto o parte del Oarico resta a bordo, ed è vidimata, gratuitamente, dall'autorità marittima in ogni porto di approdo o di rilascio. Le navi estere non potranno avere la patente se non quando abbiano sulle carte di lvmlo il visto, o il nulla osta alla partenza, del risjiettivo agente consolare. 71. Le nari addette al trasporto di ]HtH*egi)irri ‘). e precisamente quelle che imbarcano più di un passeggero per ogni cinquanta tonnellate di registro, sono soggette alle ispezioni e alla vigilanza dell’autorità marittima nei riguardi della dotazione, del corredo, dell'igiene di bordo e del numero di persone che possono imbarcare. Per tali navi infatti sono stabilite le condizioni del loro assetto interno, il numero massimo dei passeggieri, le norme per le provviste e la conservazione dei viveri. i>er la dotazione dei battelli ed attrezzi di salvamento, e per altre opportune cautele. 1 piroscafi, oltre alle visite più sopra accennate per il loro buono stato di navigabilità, prima di essere addetti al trasporto di passeggieri iu viaggi di lunga navigazione, cioè oltre il Mediterraneo, sono sottoposti ad una ispezione sjiecialc non rinnovabile se non nel caso che l’autorità marittima lo riconosca necessario, ed eseguita da una commissione composta del capitano di |M>rto, di un medico di porto e di un ingegnere navale. Ogni volta poi che intraprendono un viaggio, sono sottoposti inoltre a due visite, una preparatoria l’altra definitiva} fatte da una commissione composta di un ufficiale >) Art. s."> <• w);. roil. nutrìttimo; 546 <• *<•>;. del reg. marittimo modificati (lai Krgi decreti 20 maggio 1*97 il. 17S e 19ott. ISStH n. 454, coordinati in T. I'. con decreto ministeriale «le! 1S gennaio !*<•»,