12 l'ammixistkazionk marittima. violenti fortunali. 8’ intonile per »piaggiti invece la fa* scia di terra adiacente al lido, necessaria ai pubblici usi del mare, e dove essa non sia stata delimitata dall’autorità competente s’intende compresa fra l’estrema linea del lido e ciascun’ altra proprietà privata o pubblica. S. Il demanio marittimo, come tutti i beni di demanio pubblico, è imprescrittibile e inalienabile. Però tratti di esso possono essere concessi a privati o a corpi morali col diritto di goderne in modo privilegiato. Tali concezioni ‘) si distinguono in perpetue, le quali debbono essere autorizzate con apposita legge, e in temporanee, le quali son fatte dall’ autorità marittima. (¿uest’ ultime vengono accordate mediante licenza dalle capitanerie di porto se concernono occupazioni di aree da servire ad industrie marittime i>el tempo necessario al compimento dell’opera pel quale furono concesse non però superiore ai .'IO anni, o ad uso estraneo alle industrie marittime ma per un tempo non superiore ad un anno. Ogni altra occupazione d'arenile viene concessa mediante contratto stipulato dalle capitanerie ed approvato dal Ministero della Marina. Tutte le concessioni sono revocabili, quelle jierpetne mediante leggi . e delle temporanee quelle con licenza mediante semplice intimazione scritta in via amministrativa in ogni tempo e ]>er qualunque causa , quelle con contratto solo quando la revocazione fosse richiesta dagli interessi della marina o da ragioni di pubblica utilità. !». Ad uso di cantieri o di altre industrie navali sono in massima riservate le spiagge che per la naturale loro condizione si prestano all' esercizio delle industrie me- *) Per le tasse ili concessioni ve«!. T. U. approvato con R. decreto 18 settembre ISTI, n. -'OSii. Per le clausole di decadenza nei contratti di concessioni marittime, ved. lo studio del \ K-SCt'VLNI negli Allegati al Voi. 1 degli « Atti della Commissione Reale per la riforma del codice della marina mercantile».