112 non essendovi in proposito alcuna speciale disposizione nelle nostre leggi. Compiuto il viaggio il noleggiatore, o per lui il legittimo possessore della polizza di carico, deve ritirare le merci e pagare il nolo. Se la persona cui sono dirette le cose caricate ricusa di riceverle, il capitano può, con P autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del nolo e depositare le rimanenti ; se il prezzo ricavato non è sufficiente al pagamento , egli conserva il regresso contro il caricatore. Il noleggiatore non può in nessun caso domandare diminuzione del nolo, nè può abbandonare per il nolo le cose caricate diminuite di prezzo, o deteriorate per vizio proprio, per caso fortuito o per forza maggiore; tuttavia se vino, olio od altri liquidi siano colati, le botti che li contenevano rimaste vuote possono essere abbandonate per il nolo ad esse corrispondente. Per mancanza di pagamento del nolo il capitano non può ritenere le cose caricate, ina può, nel tempo dello scaricamento, domandare che esse siano depositate, tino al pagamento del nolo, presso un terzo. !(.'{. Il ritardo o la rottura del viaggio producono rispetto al contratto di noleggio conseguenze così regolate. Se il ritardo, che può verificarsi nella partenza o nel-1’ arrivo della nave, deriva da colpa ilei noleggiante o noleggiatore, deve rispondere dei relativi danni e spese chi ne è la causa ; se invece deriva da caso fortuito o forza maggiore non dà luogo ad aumento di nolo nè a risarcimento di danni. In ogni caso però il noleggiatore può, finché dura il temporaneo ritardo, far scaricare a sue spese le cose proprie coll’obbligo di ricaricarle o d’ indennizzare il capitano, ma in questo caso deve dar cauzione per l’adempimento di tale obbligo. Anche per la rottura del viaggio è responsabile dei danni o spese chi ne ha la colpa. Qualora la rottura avvenga invece per caso fortuito o forza maggiore, se