96 I.A NAYK alla pesca. Nessuna regola speciale per 1’ arruolamento «lei pesai tori ora tutto abitualmente, con putti inumani e ili sfruttamento, ulln porte e fonte perciò «li continui litigi; nessuna giurisdizione particolare per (lorimere prontamente le controversie, nessuna forma ili assistenza pubblica in favore ili quella povera e misera parte della gente di mare che vive una vita grama di grandi pericoli e di grande miseria, umile, ignorante, rassegnata. A quegli oscuri lavoratori, ai vecchi inabili viventi quasi «li elemosina al sole delle nostre marine, alle vedove, agli orfani, nessuna assistenza. Le casse degli invalidi non riguardano i pescatori ; la legge per gl' infortuni sul lavoro impone F obbligo dell’ assicurazione solo alle barche che, con più di cinque persone salariate d’equipaggio , esercitano la pesca oltre i dieci chilometri dal litorale, e ciò con risentito aggravio per quella misera industria, e senza un vero vantaggio per i pescatori i quali in generale navigano nlln jmrte, e quindi sono esclusi quasi tutti dai benefici della legge. Per la prima volta, sono adottati provvedimenti a favore non solo della pescu ma anche dei pescatori con la legge 11 luglio 1904 '). Essa promuove l’organizzazione dei pescatori del litorale italiano in associazioni cooperative di proibizione e lavimi, le quali debbono essere unite in cinque sindacali corrÌ8{M>ndenti alle seguenti zone litoranee: dalla frontiera francese alla Magra compresa la Sardegna ; dalla Magra a Terraeitm compreso Parci|teIago toscano; da Terraeina al C’api di S. Maria ili Letica ; litorale della Sicilia e delle isole adiacenti : litorale adria'tico tino al cajio ili S. Maria di Leuca. I cespiti di cui i sindacati potranno disporre soni» un sussidio iniziale ed uno annuale dello Stato, e il due e mezzo per cento dell’ utile netto delle società cooperative unite nel sindacato. ') Vili. 1>. LkVI-MOMSXOS. / problemi del credito ( della coopera-zivne prr Ir >>joilrw ptxrkerercie ita liti ne. (Kuiua — Tip. Co-tp. so-190S).