262 ALLIGATI 336. Giunto il termine prefisso nell’ ordine , è in facoltà del possessore di farlo eseguire o col caricamento della derrata per terra o per acqua o col trasporto di essa in altri luoghi di deposito o magazzini. Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei magazzini dove si trova oltre il tempo espresso nell’ ordine, e gli usi locali lo consentano, la derrata vi resta per suo conto e rischio. 337. In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le spese di consegna ed in ispecie quelle di misurazione e di pesatura sono a carico di chi deve consegnare ; le spese di ricevimento a carico di colui al quale la consegna dev’essere fatta. 338. Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto all’indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna. Il corso si determina secondo le disposizioni dell’articolo 38. CAPO II. DELL’ ASSEGNO BANCARIO (CHECK) 339. Chiunque ha somme di danaro disponibili presso un istituto di credito o presso un commerciante può disporne a favore proprio o di un terzo mediante assegno bancario (check). 340. L’assegno bancario deve indicare la somma da pagarsi, dev’essere datato, e sottoscritto dal traente. Può essere al portatore. Può essere pagabile a vista o iu un termine non maggiore di dieci giorni da quello della presentazione. 341. Sono applicabili all’assegno bancario tutte le disposizioni che riguardano la girata, l’avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la scadenza ed il paga-delia cambiale, il protesto, l’azione verso il traente ed i giranti, e le cambiali smarrite.