DELLA CAMBIAI.:: K DELL’ASSEGNO BANCARIO 342. II possessore dell’ assegno bancario deve presentarlo al trattario entro otto giorni dalla data, se è tratto nel luogo dove è pagabile, ed entro quindici giorni, se è tratto in luogo diverso. Il giorno della data non è compreso nel termine. La presentazione dell’ assegno a termine si accerta col « visto » datato e sottoscritto dal trattario, ovvero nei modi stabiliti nella sezione Vili del capo I. 343. Il possessore dell’ assegno bancario che 11011 lo presenta entro i termini stabiliti nell’articolo precedente, o non ne chiede il pagamento alla scadenza , perde la sua azione contro i giranti. Egli perde l’azione anche contro il traente, se dopo il decorso dei termini suddetti hi disponibilità della somma è mancata per fatto del trattario. 344. Chi emesse un assegno bancario senza data o con falsa data , o senza che esista presso il trattario hi somma disponibile, è punita con pena pecuniaria eguale al decimo della somma indicata nell’ assegno , salve le pene più gravi sancite nel codice penale.