268 ALLIGATE concessionario quelle relative al contratto, alle copie del medesimo, alla tassa di registro, nonché ogni altra resa necessaria da ispezioni locali e della consegna e riconsegna del suolo. 807. — Il concessionario sarà obbligato a produrre il titolo di concessione ogniqualvolta ne venga richiesto dall’amministrazione. 808. — Tanto le innovazioni nelle opere descritte nel contratto di concessione non debitamente autorizzate, quanto la continuazione nell’occupazione del suolo dopo spirato il termine di concessione, o dopo la risoluzione del contratto, avvenuta per qualsiasi motivo, compreso quello di decadenza, saranno considerate come contravvenzioni al codice per la marina mercantile, ed il concessionario incorrerà nelle pene comminate dall’articolo 400 del codice stesso.