IÌKATI MARITTIMI E MANCANZE inserì*!.INAISI 14!ì La pena ««•cessoria della interdizione importerà quella della destituzione, la pena della sospensione da una determinati! carica quella della sospensione dai gladi marittimi. La interdizione dalla carica, come pena accessoria., sarà sempre applicata al condannato ai lavori forzati (t alla reclusione ; l’interdizione del capitano potrà essere pronunziata anche quando egli fosse condannato a pene non inferiori a tre anni di reclusione, o a «pial-siasi pena per truffa, furto o reato contro la fede pubblica. L’interdizione temporanea come pena accessoria sarà sempre applicata per i delitti di abuso di potere, computandosi dal giorno in cui il condannato abbia scontato la pensi principale. Le disposizioni comuni intorno alle circostanze attenuanti sono anche applicabili ai reati marittimi : esse peri) non potranno mai influire sugli effetti delle pene d'interdizione e ili sospensione. Il prodotto delle multe e delle ammende è devoluto per un quarto alla cassa degli invalidi della marina mercantile e il rimanente all' erario, tranne se relativo a diserzioni che , come vedremo, «'■ devoluto alla cassa per intero. I capitani, proprietari ed armatori sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dagl’individui dell’equipaggio, tranne quelle incorse per diserzione o per altro reato che abbia avuto per necessaria «‘onseguenza lo sbarco dell’imputato: in questi casi non sono obbligati che a presentare agli uffici marittimi o consolari un conto debitamente accertato da cui risulti il debito o credito, verso la nave, di ciascun disertore o altro individuo sbarcato come sopra, senza peli» aggiungervi nessun addebito derivante dalla diserzione o da altro reato, essendo tali addebiti inammissibili in via amministrativa. 120. Per le mancanze rfixciplìnari '), cioè: la disobbedienza semplice, la negligenza nel prendere il proprio l) Art.. 450 e seg. «lei cod., e 1067 e seg. (lei rég. marittimo.