ARRIVI, l'ARTKXZK, POLIZIA, HOC. «otto la protezione ili quella militare alla quale in tempo di pace è attillata la missione ili tutelare il commercio marittimo non solo della propria ma ili qualunque altra nazione, per la natura stessa ili quel commercio eminentemente internazionale. E per questo e universalmente accettato il così iletto diritto il'inviti ruta tirila bandiera, pel quale una nave ila guerra incontrando una nave mercantile di potenza amica può issare la propria bandiera , chiedendo con tal seguale che l'altra nave si fàccia conoscere issando la sua : se questa non lo fa. può essere di nuovo invitata a farlo con un colpo di cannone a polvere, poi con un altro a palla, c in caso di persistente ritinto è lasciato alla prudente discrezione del comandante della nave da guerra ricorrere anche alla forza ')• 7ti. Alle nari il i guerra dello Statai è affidato formalmente la sorveglianza di polizia sulla marina mercantile in alto mare, e all’estero ove non risiede autorità consolare o per invito ili questa. 1 comandanti perciò hanno facoltà di procedere alla visita delle navi da commercio, e all’ispezione delle loro carte di borilo, cotidu-ccndole, ove queste mancassero o fossero false . in un porto dello Stato o in quello estero più vicino in cui risiede un ufficiale consolare. Possono inoltre ricevere le denunzie e querele dei capitani o altre persone ini barcate, e farsi rilasciare i delinquenti. I capitani hanno l’obbligo di somministrare alle navi da guerra tutti i ragguagli, le informazioni e le notizie «•he queste ritenessero opportuno di richiedere. 77. All' arriro iu un ]torto dello Stato ogni nave mercantile. oltre che agli obblighi speciali amministrativi marittimi già accennati a proposito del capitano, è sog- ') Vwl. Cai». XXIII, t 14?.