16 L\ aMMIN1 STRAZI!>NK MARITTIMA. 14. Nei porti è vietata la pesca, salvo speciale permesso dell’ autorità marittima, permesso che però non può essere mai accordato per la pesca dei crostacei, e ciò per evitare danni alle calate ed alle altre opere portuali. 1 galleggianti pel trasporto «li persone o ili merci nell’ interno dei porti sono inscritti in appositi registri tenuti dagli urtici marittimi, e subiscono annualmente una visita di una commissione che giudica inappellabilmente quali di essi debbano essere riparati o demoliti. 1 conduttori di tali galleggianti sono muniti di una licenza di esercizio che non è concessa ad individui condannati per furto, frode, ecc., e che può essere temporaneamente ritirata a quelli condannati per contrabbando o ammoniti come {tersone sospette ai termini della legge di pubblica sicurezza. Speciale licenza occorre anche per esercitare nei porti il servizio di rimorchio, e i capitani e padroni «lei piroscafi rimorchiatori, alla semplice richiesta dell’ ufficio di {torto, sono tenuti a prestare l'opera loro in aiuto e pel rimorchio di navi pericolanti. 15. Per le funzioni di polizia giudiziaria di cui nel porto è investita P autorità marittima , questa può obbligare a presentarsi ad essa tutti gl’individui appartenenti alla gente di mare, nazionali ed esteri, e chiunque eserciti un negozio od altro nel {Mirto stesso. Ai capitani di qualunque bandiera è vietato di ilare asilo o nascondere a borilo delinquenti nazionali od esteri. o disertori dell’ armata di terra e di mare, come pulimenti è vietato di dare alloggio sulle navi ancorate