I.A NAV K getta ad alenile ini]>ortaiiti formalità d’interesse sanitari» ') e doganale *). 1/insieme dellc formalità nunitarie elie il capitano della nave »leve eseguire per essere, ammesso a libera pratica dicesi contituto, e consiste nel mantenersi in completo isolamento, inalberando bandiera gialla, ed impedendo ogni comunicazione prima di aver ottenuto la libera pratica; ancorarsi in quel pasto del porto che gli viene assegnato; recarsi, immediatamente accompagnato ove vi sia dal medico di bordo, al locale ufficio di porto ponendo sulla lancia un segnale giallo che avverta dello stato di vietata comunicazione nella quale si trova; presentare all'autorità sanitaria tutti i recapiti marittimi ili cui sarà richiesto; e rispondere, previo giuramento, alle domande che gli verranno fatte dichiarando tutte le part¡colorità che possono interessare la salute pubblica. Dopo il costituto, l’autorità sanitaria può, se lo crede opportuno, sottoporre la nave ad una visita di ricognizione eseguita «lai medico di porto o da un agente portuale, per accertare se lo stato igienico di essa sia soddisfacente e se le persone imbarcate non presentano indizi «li malattia infettiva. In casi speciali può anche essere disposta una visita medica, fatta dal medico di |M»rto. a tutte le persone imbarcate, individualmente, a bordo o a terra con ogni cautela. Nei tempi ordinari le navi che viaggiano lungo le coste dello Stato, sempre che nessuna circostanza aggravante sia avvenuta a bordo, né abbiano avuta alcuna comunicazione durante la traversata, sono esenti al loro approdo da ogni formalità sanitaria. Quando proviene da regione infetta sia che ciò risulti dalla patente sanitaria, sia che quella regione sia stata dichiarata tale con ordinanza del Ministero dell'interno, *) Regolamento per 1» «unità marittima. approvato ron li. »!•'-rr»*ti> 2*J sett. 18*5, il. t*3f>. *) T. 1 * - dello leggi doganali, approvati» ron K. »lertvto 2tì granaio ISiNì, n. -0 ; regolamento, approvato raa R. «lerrrto 13 feli-braio 1 Siiti, ti. Ha.