SEZIONE IX. Velia rivalsa. 310. Il possessore della cambiale non pagata alla scadenza può rimborsarsi della somma che gli è dovuta con una tratta a vista sul traente o sopra un altro tra gli obbligati in via di regresso. Chi ha pagato la rivalsa può rimborsarsi nel modo stesso verso gli obbligati anteriori. 311. La rivalsa è accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto e dal conto di ritorno. Il conto di ritorno deve indicare : 1“ la somma capitale della cambiale coll’ interesse dal giorno della scadenza ; 2° le spese di protesto ed altre spese legittime , come commissione di banca, senserie, bollo e porto di lettere ; 3° la persona sulla quale la rivalsa ò tratta ; 4° il ricambio. 312. Il ricambio dovuto al possessore si regola secondo il corpo del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della persona sulla quale è tratta la rivalsa. Il ricambio dovuto al girante che ha pagata la cambiale si regola secondo il eorso del cambio del luogo da cui è tratta la rivalsa, al luogo di residenza della persona sulla quale ò tratta. Il ricambio non è dovuto se il corso del eambio non è accertato nei modi stabiliti nell’articolo 38. 313. Ogni girante che ha pagato la cambiale ha diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori. SEZIONE X. Dell'azione cambiaria. 314. Provata la mancanza di accettazione nei modi stabiliti nella sezione Vili del presente capo, il traente e i gi-