288 MODULI. Seg ue: Giornale Nautico. Lib. I. si compone e per la verificazione dell’inventario, in relazione alle disposizin ii delle leggi marittime, sono determinate con regolamento da pubblicarsi <•• u regio decreto. Art. 501. La tenuta del giornale nautico non è obbligatoria per la navigazione ( i laghi o dei linmi, e per i viaggi, con navi di portata inferiore alle cinquai a tonnellate, che non debbano estendersi al di là delle coste continentali ed insulari del Regno, delle isole di Corsica e Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette , delle coste estere dell’ Adriati o non oltrepassando Vallona , in Albania, delle coste dell’Algeria e della r< urgenza di Tunisi ed isole rispettive. Codice per la marina mercantile DEL REGNO I)’ ITALIA Art. 358 Il capitano o padrone, che non teuga a bordo il giornale nei oasi e i-eondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal rego i-niento da pubblicarsi in esocnzioue di questo codice , o non faccia sul mei e-simo le annotazioni dalle stesse leggi o dal regolamento ordinate , incorre à nella multa estensibile a lire cinquecento, salvo il disposto dell’art. 363. Nella stessa peua incorrerà il capitano o padrone che non si trovi mani o a bordo degli esemplari di leggi o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento da pubblicarsi come sopra. Art. 363. Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, m i specialmente previste da questo codice, le quali possano recare danno ai terz;, saranno punite colla multa da lire conto a trecento, o, secondo i casi, anche col carcere estensibile a tre mesi. Art. 364. 11 capitano o padrone che fuori dei casi previsti dall’ articolo 308 , scr -verà o farà scrivere sul giornale fatti alterati o contrari alla verità, tanto riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina, sarà punito col carcero non minore di sei mesi.