PROPR1KTAW Kli AKMATOKI 49 4.1. La rendita rolontaria, parziale <> totale, «Idia nave deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, e non ha effetto verso i terzi se non è trascritta nelle matricole d’inscrizione della nave: se all'estero, la vendita deve esser fatta per atto ricevuto nella cancelleria del regio console dinanzi all’ ufficiale consolare, e, per "li effetti verso i terzi, deve essere trascritta nei registri del consolato. Se la nave deve essere alienata a stranieri non autorizzati come sopra a possederla, e se quindi essa deve passare a far parte della marina mercantile d’un altro Stato, la vendita non può avvenire senza il permeano di dimnimtione di bandiera concesso dall’autorità marittima nello Stato e da quella consolare all’ estero, in seguito al ritiro delle carte di bordo e del giornale nautico ed eventualmente, quando è richiesto, al deposito di una somma sufficiente a far fronte ai salari, al mantenimento e al rimpatrio dell’ equipaggio. Tale permesso, avendo carattere |H>litico, per la facoltà discrezionale che non può mancare al governo sulla marineria mercantile potrebbe non essere accordato. Esso però dere essere negato qualora risultassero inscritti sull’atto di nazionalità contratti di j>egno o di cambio marittimo o sorgessero opposizioni da parte dei creditori privilegiati. La vendita fatta senza questo jtenuesso si ritiene come mai avvenuta. Inversamente, in caso di acquisto di nave estera, occorre, per la sua nazionalizzazione, il permesso di dismissione della bandiera che prima inalberava. 44. Quanto alla rendita /orzata *), qualunque creditore ha diritto di far procedere al sequestro O al pignoramento e:l alla vendita della nave o «Iella porzione indivisa di essa che appartiene al suo debitore: i creditori privilegiati, di cui vedremo in seguito, possono 4) Aft. H79 e «t«*l c »«!. corniti. Vocixo —Mannaie di Diritto Marittimo \