14 i.’ amministrazioni: marittima. di ordigni occorrenti alla fabbricazione ili corde e alla tintura delle reti da pesca; di corpi morti o casse di ormeggio. Quando più domande son fatte per occupare allo stesso fine lo stesso luogo, la licenza è concessa secondo la priorità della presentazione della domanda. In speciali tabelle, pubblicate in ciascun Comune di ogni compartimento marittimo, sono indicati i tratti del lido destinati alla libera estrazione ilelle arene e delle flhiaie: tale estrazione è vietata negli altri siti del demanio marittimo, salvo a chiederne speciale licenza al capitano di porto. 11. Nei ¡torti1) P autorità marittima regola e vigila l’entrata e l’uscita delle navi, gli ancoraggi e gli ormeggi , 1' imbarco e lo sbarco dei passeggieri, l'imbarco, lo sbarco e il deposito delle merci e delle zavorre, l’uso dei fuochi e le precauzioni contro gl’incendi, oltre tutto quanto concerne in genere la polizia e la sicurezza dei {Mirti stessi, delle rade e delle loro dipendenze. Alla medesima autorità sono soggetti gl’ individui addetti alla marina, i zavorrai, gl’interpreti ei rivenditori di commestibili, quando lavorano nei porti, spiagge, darsene e canali. (ìli utliciali di porto sono arbitri ili regolare l'ormeggio e disormeggio delle navi, e in caso di necessità, o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, possono far ormeggiare o disormeggiare le navi di propria autorità, rinforzare gli ormeggi ed eseguire ogni altra manovra necessaria, a spese delle navi stesse. In caso poi di estrema urgenza essi {tossono, senz’ altra formalità che due ingiunzioni verbali, far tagliare gli ormeggi delle navi che gli equipaggi avessero rifiutato di mollare, 12. Ogni nave ferma in {torto se non ha equipaggio dovrà tenere a bordo un guardiano d'età maggiorenne, ’) Art. 163 e ,wg. (lei cod. marittimo ; S12 <• s»'g. ilei regola mento.