100 I.A NAVE somministrato mezzi ili rimorchili o ili alaggio, macchini', attrezzi od utensili, è regolata ilall’autorità marittima secondo P importanza delle cose salvate, lu prontezza con cui tu reso il servizio ed il pericolo incorso nell’ese-guirlo. «4. Nel caso di naufragio od altro sinistro di qualche nave sulle coste dello Stato *), 1’ autorità marittima coadiuvata dalle altre autorità locali, deve prontamente provvedere al soccorso dei naufraghi, ed ha facoltà ili richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona : in mancanza ili autorità marittima spetta al sindaco del luogo premiere i primi e necessari provvedimenti. Compiuto il salvataggio dei naufraghi, l'autorità portuale dovrà indagare la causa del sinistro e compilare in seguito apposito processo verbale *), che sarà limato o crocesegnato dalle persone salvate, dai gerenti il ricupero se ve ne sono, dalla stessa autorità e da due test ¡moni. All'estero I’ autorità consolare venendo a sapere che una nave nazionale versi in pericolo, deve provvedere prontamente perche le siano prestati i necessari soccorsi, e fare direttamente o i»er mezzo dell'autorità locale quanto è in suo potere per salvare l’equipaggio e la nave. In qualsiasi sinistro marittimo toccato a nave nazionale, la stessa autorità deve assumere le deposizioni dell'ii pii paggio e ilei passeggicri ed investigare negli *) Art. 122 © seg. del coti, e 050 e s**g. del ivg. marittimo. *) Il processo verbale dovrà indicare : nonn*r cognome, portata, compariimento, provenienza e earico della nave; noiue del proprietario o armatore e del capitano ; numero delle persone d* e-