I.A NAVK ¡il' interessati non siano ammessi ad assumere tale gestione per non aver legalmente giustificato la loro qualità ; se trottandosi «li navi estere non si trovi sul luogo 1’ agente consolare della nazione a cui la nave appartiene o, essendovi, ritardi a trasferirsi sul luogo, deelini l'intervento, ovvero deleghi l’autorità marittima a curare il salvamento. In tali casi, avuta la certezza che il valore del ricupero sia tale da poter sopperire alle spese necessarie, l’autorità marittima che dirige le operazioni curerà, col maggior risparmio possibile nelle spese, di preferenza il salvamento degli oggetti di maggior valore, che descriverà poi in ¡»articolare inventario con l'assistenza di uno o più periti e con l’intervento di un agente doganale: potrà venderli qualora non si ¡»»tessero conservare, o che la loro custodia importasse una spesa grave,o che ciò fosse necessario pel rimborso delle somme occorse pel ricupero, ¡»er il mantenimento e rimpatrio dell'equipaggio e per le eventuali trasferte dei funzionari di porto. Compiute le operazioni di ricupero, l’autorità marittima diffiderà, per mezzo ili avvisi al pubblico, gl'interessati a giustificare le loro ragioni alla consegna degli oggetti ricuperati. Decorso un anno dalla pubblicazione degli avvisi, ne farà eseguire la vendita e consegnare il prezzo al fondo dei depositi «Iella gente «li mare per conto di ehi sjietta ; decorsi cinque anni il pr«»«lotto della vendita si devolverà al pubblico erario. si». Coloni vhe trovassero in alto mare una nave abbandonata e riuscissero a metterla in salvo in uno dei porti del Regno, saranno tenuti a farne denuncia all' autorità marittima entro venMquattr’ ore «lai loro approdo. Se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista di terra, gl’inventori avranno diritto, oltre al rimborso delle spese. all'ottavo del valore «Iella nave e del carico tratto in salvo; se in vista da terra, avranno «liritto al rimltorso dell«* spese e a«l una ricompensa non eccellente il decimo «Ielle cose salvate.