248 ALLIGATI Il traente e ciascuno (lei giranti può stabilire un termine e gli obbligati die lo seguono sono liberati dall’ azione di regresso , se la sambiale non è presentata entro il termine stabilito. Se la cambiale è tratta da una piazza del Regno e pagabile in paese estero col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare , il termine indicato nella prima parte del presente articolo è raddoppiato in tempo di guerra marittima. 262. L’accettazione dev’essere scritta sulla cambiale e sottoscritta dall’accettante. Essa si esprime colla parola « accetto »; ma per la validità dell’accettazione basta che l’accettante scriva il suo nome e cognome, e la sua ditta, sulla faccia anteriore della cambiale. 263. L’accettazione della cambiale a certo tempo vista dev’essere datata ; in difetto, tiene luogo di data il giorno della presentazione accertato nei modi stabiliti nella sezione Vili del presente capo. 264. L’accettazione di una cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell’accettante deve indicare la persona, per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. In mancanza di tale indicazione, s’intende che 1’ accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito. 265. L’accettazione dev’esser data all’atto della presentazione della cambiale, o al più tardi entro ventiquattr’ ore, e non può essere rivocata dopo che la cambiale è stata restituita. 266. L’accettazione può essere limitata ad una somma minore di quella indicata nella cambiale. Qualunque altra limitazione o condizione equivale a mancanza di accettazione e dà luogo all’azione di regresso, ma l’accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione. 267. La mancanza o il rifiuto totale o parziale di accettazione si prova nei modi stabiliti della sezione Vili del presente capo.