REG. PER PREVENIRE «¡1.1 ABBORDI IN MAR* In tempo di nebbia, «li foschia, ili nevicate o di forti temporali d’acqua, tanto di giorno, quanto «li notte, i mezzi di segnalazione descritti in questo articolo dovranno essere adoperati nel modo seguente, cioè : «() Un piroscafo che hit dell’abbrivo farà sentire, ad intervalli non maggiori di 2 minuti, uno squillo prolungato ; />) ITn piroscafo in navigazione, ma con macchina ferina e senza abbrivo, farà sentire, ad intervalli non maggiori di 2 minuti, due squilli prolungati, con un intervallo fra loro di circa 1 minuto ; c) Un bastimento a vela in cammino farà sentire, ad intervalli non maggiori di 1 minuto, uno squillo se naviga con mure a dritta, due squilli di seguito se con mure a sinistra, e tre squilli di seguito se naviga con vento largo <> in poppa ; il) Un bastimento all’ àncora suonerà rapidamente la campana per circa 5 secondi, a«l intervalli non maggiori «li I minuto ; e) Un bastimento che rimorchia, o che è occupato a distendere o ricuperare un cavo telegrafico, o che è in cammino, ma senza che sia possibile di evitare un bastimento che si avvicina, perchè non può governare o manovrare come prescrivono queste regole, dovrà, invece dei segnali prescritti dii questo articolo (lett. a e e), far sentire, ad intervalli non maggiori di 2 minuti, tre squilli di seguito, cioè: uno squillo prolungato, seguito da due di breve durata. Un bastimento rimorchiato potrà fare questi segnali, ma non dovrà però farne altri. I bastimenti a vela e le barche minori di 20 tonnellate lorde non saranno obbligati a fare i segnali sopra accennati : ma se non li fanno dovranno far sentire, ad intervalli non maggiori di un minuto, qualche altro segnale acustico efficace. .1 foileriizinne della velociti> in tempo di nebbia, ere. Articolo 16.'1 Ogni bastimento dovrà in tempo di nebbia, di foschia, o di forti burrasche «t’acqua, andare con velocità moderata, tenendo conto con molta cura delle circostanze e delle condizioni del momento. Un piroscafo che ode, apparentemente a proravia del suo Vocino — Manuale di Diritto Marittimii. l.'>