CONCESSIONI DI DEMANIO MARITTIMO 267 796. — La concessione non trasfonde nel concessionari») alcuna ragione di privilegio o di preferenza per l’uso delle altre parti del lido, delle sue attinenze, e delle opere non comprese nella concessione, nè può essere invocata in appoggio delle ragioni elio egli credesse potergli competere intorno al possesso ed alla proprietà delle aree delle opere comprese nella concessione o di quelle circostanti o di poderi ed edilìzi contigui. 797. — Per tutte le opere comprese nella concessione, s’intende che la loro esecuzione è soggetta alla vigilanza del competente uffizio del genio civile. 79?. — 11 concessionario non potrà cedere altrui uè in tutto nò in parte, nè destinare ad altro uso, quanto forma oggetto «lolla concessione, nè eccedere i limiti stabiliti, nò erigervi opere stabili o provvisorie non esplicitamente descritte od autorizzate nelle condizioni particolari senza averne fatta preventiva domanda ed ottenutane la debita autorizzazione nei modi prescritti dal presente regolamento. 799. — Se il concessionario contravvenisse alle clausole e condizioni si speciali che generali della concessione, l’amministrazione avrà facoltà di dichiararlo decaduto dalla medesima. 800. — In caso di decadenza il concessionario dovrà entro il perentorio termine che gli verrà fissato dalla capitaneria di porto, rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primiero stato e soddisfare il canone corrispettivo per tutto Panno in corso all’epoca in cui sarà stata pronunciata la caducità. 801. — In caso di fallimento o di decesso del concessionario, l’amministrazione potrà risolvere la concessione, procedendo agli incombenti prescritti per la riconsegna in contraddittorio (Iella-persona legalmente abilitata a rajipresentare gli eredi o la massa dei creditori. 802. — Il concessionario allo spirare del termine della concessione, o nei elvsi di revoca o di rinunzia, dovrà a proprie spese rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato. 803. — Tanto al termine della concessione, come nei casi di prematura risoluzione, seguiranno per la riconsegna le stesse formalità prescritte per la consegna. Venendo il concessionario esonerato in tutto od in parte dall’obbligo di ridurre le cose nel primiero stato, le opere erette rimarranno di assoluta proprietà erariale, senza far diritto al concessionario a compenso od indennità di sorta. 804. — Il concessionario dovrà guarentire, mediante cauzione,, la esatta osservanza delle assunte obbligazioni. La cauzione consisterà nel pagamento d’una o di due annualità del canone stabilito, da compensarsi nell’ultimo anno o negli ultimi due anni della durata della concessione. 805. — L’atto di concessione non avrà alcun effetto nei rapporti dell'amministrazione fino a che non sia stato approvato nello forme dovute. 806. — Oltre le spese indicate nell’art. 766 sono a carico del