CAPITOLO XIII. KAPPORTI INTERNAZIONALI MARITTIMI MERCANTILI IN TEMPO DI GUERRA. 147. Rappresaglie : blocco marittimo, embargo, arresto ili Principe, angheria—148. Diritto (li preda e di corsa—149. Contrabbando di guerra ; diritto di visita—150. Tribunali dello prede — 151. Norme e ripartizione delle prede ; ripresa 152. Diritti e doveri degli Stati neutrali. 147. Le navi mercantili e il loro carico possono, in caso di conflitti tra vari Stati, subire dei danni per atti da questi compiuti sia prima sia dopo della dichiarazione di guerra *). Tali atti vanno comunemente sotto il nome generico di rappresaglie che è usato sia nel suo significato vero di danni arrecati da uno Stato belligerante al nemico per contracambio, sia in senso più speciale di misure a danno della proprietà e delle persone di una diversa nazione che sogliono prendersi da uno Stato per farsi giustizia prima di venire all’aperta rottura di guerra *). *) Ved. Norme di diritto internazionale marittimo in tempo di guerra, pubblicate a cura dell'Ufficio di Stato Maggiore della R. Marina (Roma, 1908) ; e, a proposito di tale pubblicazione, D. Dosati, (ìli organi dello Stato e il diritto internazionale, nella « Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia », del 1909. 2) Ved. i lavori preparatori del cod. marittimo . e gli art. 243 e seg. dello stesso codice.