a filila funzioni giudiziarie ad impiegati amministrativi, però esso trova la sua giustifica non solo nella tradizione ina anche nella necessità che. per la natura stessa del commercio marittimo, tali controversie vengano risolute nel più breve tempo jiossibile. Nelle questioni poi eccedenti il valore di L. 40(1 i capitani ed ufficiali di porto devono adoperarsi per un amichevole accordo fra le parti, e non riuscendovi ne stendono apposito processo verbale che trasmettono, insieme con 1’ eventuale perizia che avessero ritenuto opportuno di fare per l’accertamento dei fatti e col proprio parere *), all'autorità giudiziaria competente. 4. A Genova, con ordinamento speciale, 1'esecuzione delle opere, la gestione e il coordinamento dei servizi del porto sono affidati, dalla legge 12 febbraio lìtO.'J, n. 50, per 60 anni, ad un Consorzio obbligatorio ’) formato da rappresentanti dello Stato, della locale camera di commercio, dell’ ente dirigente il servizio ferroviario del porto, e delle Provincie e Comuni chiamati a concorrere nelle spese pel porto stesso. I>a competenza di tale ente nei riguardi ilei servizi marittimi portuali si estende dalla punta di S. Pietro alla Foce a quella della Lanterna : restano peli» di com|H*tenza della locale capitaneria di ¡Mirto i servizi per la leva marittima e di pilotaggio, la |>olizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima. In Roma, per la legge 0 maggio 190G, n. 200 che dichiara marittima la navigazione del Tevere tra la Ca- 4) I funzionari di porto hanno obbligo di esprimere tale parere ( sentenza 5 aprile 1898 della Corte di app. di Traili), il ipiale può essere impugnato con tutti i mezzi di legge qualora non aia accettato dalle parti (sentenza 31 ottobre 1899 della Corte di appello di Genova). *) Ved. G. Festa. L’autonomia tiri parlo ■li Woioni (Geli. Lib. Moderna 1905), Id. /.(Maniiglia—Tip. Harlatier, 908).