284 MODULI. Segur: Giornale Nautico. Lib. I. naie di navigazione per le guardie rispettivamente fatte , ed il capitano «li bordo vi apporrà il suo visto. Art 5. Il giornale di boccaporto o manuale di“ bordo sarà conforme all’unito 111 -dello I), e su di esso si dovrà annotare : a) il luogo e la data dell'imbarco delle merci ; b) le marche ed i numeri segnati esteriormente su ciascun collo ; c) la quantità e specie dei colli ; ri) la natura, qualità e quantità delle merci ; e) il nome e cognome del caricatore, o dei caricatori ; f) il luogo di destinazione ; g) il luogo o la data dello sbarco e consegna delle merci e quant’alt o concerne il carico. Terminato il caricamento o lo scaricamento delle merci, sarà chiusa Pop -razione nel giornale di boccaporto apponendovi, immediatamente dopo Pultii :i partita, la data e le firme del secondo di bordo, se vi è, e del capitano d i bastimento. Art. (>. L’inventario di bordo pei bastimenti che navigano al lungo corso, al grt-u cabotaggio e nel Mediterraneo sarà conforme agli annessi modelli E (piroseai F (bastimenti a vela). Esso conterrà l'indicazione stampata degli oggetti » i corredo ed attrezzi tinsi e di rispetto prescritti nelle leggi marittime per e dette specie di viaggi , secondo che si tratti di navi "a vela od a vapore , e conterrà inoltre l’indicazione scritta della quantità degli oggetti stessi e deg i altri che si trovano realmente a bordo della nave. L’inventario di bordo dei bastimenti di 50 e più tonnellate che navigano nei limiti del piccolo traffico consterà di una nota indicanti tutti gli ogget i esistenti a bordo pel servizio del bastimento. L’inventario dev’essere sottoscritto dal capitano e vidimato dall’ ufficiali’ o dai periti incaricati della visita delle navi secondo le disposizioni dell’art colo 78 del codice per la marina mercantile. Art. 7. Le variazioni dell’inventario devono essere annotate su di esso e giustificate sommariamente col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale di contabilità. Nelle visite successive fatte alla nave secondo le disposizioui delle legi.-marittime, Pufficiale o i periti devono accertare col loro « visto » la regolarità delPinventario e delle variazioni suddette. Prima di partire da un posto ove il capitano abbia fatta relazione di sinistri precedentemente sofferti colla perdita o deterioramento di oggetti descritti nell’inventario, il capitano deve far constare in esso col « visto » delPautorit ‘ marittima dello Stato, o consolare all’estero, di aver surrogato con altri gli oggetti perduti o danneggiati, dei quali dev’essere provveduta la nave. Per le navi, che, secondo le leggi suddette, non sono sottoposte a visita, la visita per la verificazione delPinventario dev’essere fatta ogni due anni.