170 competenza è riservata ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel porto; in tutti gli altri casi, in cui non sono competenti i tribunali consolari d’infliggere pene per reati marittimi, i consoli debil itisi limitare a ricevere le denunzie, fare le prime indagini e provvedere alla custodia degli imputati e al loro invio nel Begno quando ne sia il caso. 1 capitani ed ufficiali di porto sono competenti a giudicare delle contravvenzioni punibili con pene di polizia, ed inoltre delle seguenti infrazioni alla polizia marittima tassativamente enumerate : bandiera non conforme al modello prescritto; mancanza del giornale nautico, e di oggetti di corredo o di viveri ; negligenza del capitano nel compilare il verbale su di un reato: partenza della nave senza biglietto d’uscita; battelli mancanti di licenza ; chiatte vaganti e getto di zavorra nei porti ; assenza dei piloti; pesca senza licenza; omissione di denunzia d’acquisto di proprietà navale; estrazione abusiva di arene; esecuzione di lavori lungo i canali di sbocco in un porto ; contravvenzioni in genere alle norme sul servizio dei porti, e delle spiagge. In caso di conflitto ili giurisdizione fra due autorità marittime , su esso decide il tribunale da cui dipendono, e, se dipendono da diversi tribunali, la corte di appello, salvo il ricorso in cassazione; in caso di conflitto fra l’autorità giudiziaria e quella marittima, decide la cassazione. 141. La competenza per territorio è determinata dal luogo dove il reato è stato commesso, qualora esso avvenga in territorio dello Stato. Per i reati commessi a bordo di una nave nazionale in navigazione o all’estero, per la presunzione giuridica che la nave sia una parte del territorio dello Stato di cui legittimamente inalbera la bandiera, son sempre competenti a giudicare le autorità nazionali, e precisamente: l’autorità del luogo del primo approdo nello Stato *), nel *) Luogo di primo approdo s* intende quello in cui la nave approda la prima volta dopo la consumazione del reato, non dopo