( AIMTOLO XIX. Delitti contro la proprietà e la libertà. 131, Baratteria — 132. Pirateria — 133. Tratta degli schiavi. 131. (igni prevaricazione dolosa commessa dal capitano o da altra persona d’equipaggio a danno del proprietario, armatore o altro interessato nella nave o nel carico dicesi baratteria l). Se una persona dell’ equipaggio di una nave con intenzione dolosa la farà investire, naufragare o perdere in qualsiasi modo, sarà punita con la reclusione da 10 a 20 anni, e «li non meno di 15 anni se il solpevole è il capitano. Se ne siano derivate ferite o pericolo di vita a danno di qualcuno, la pena è di 20 anni di reclusione; se la morte, la pena sarà dell’ergastolo. Il capitano che disporrà della nave a suo vantaggio sarà punito con la reclusione tino a 15 anni; con egual pena sarà punito se farà, con intenzione dolosa, falsa rotta, o gitterà in mare, o farà perdere tutto o parte del carico, viveri, effetti od attrezzi di bordo ; se falsificherà od altererà una polizza di carico, sarà condannato alla reclusione da 5 a 10 anni ; se dolosamente sostituirà ordini falsi a quella ricevuti dai suoi eommit- *) Art. 303 e seg. «lei cod. marittimo.