1 Xtì CONVENZIONI INTERNAZIONALI La nave nemica catturata può essere confiscata con o senza un’ indennità, oppure può essere sequestrata e poi restituita a guerra fin ita. Il suo carico è sempre confiscato se dichiarato contrabbando di guerra ; in caso contrario può essere confiscato se appartiene ad un proprietario nemico, e deve essere invece restituito sempre al proprietario se questi è neutrale. La nave neutrale catturata può essere confiscata se sorpresa con contrabbando di guerra o in violazione «li blocco; diversamente è sequestrata per essere poi restituita con o senza indennità. Le merci del suo carico, che non siano contrabbando, son lasciate a disposizione dei proprietari, pel principio proclamato nella convenzione di Parigi del 185<» che « la bandiera copre la merce » ‘). Per le disposizioni del nostro codice marittimo *), il prodotto delle cose confiscate e dichiarate legittima preda ì* in parte attribuito alla Gassa degl’invalidi della marina mercantile, in parte diviso tra gli equipaggi ed armatori delle navi predatrici , in proporzione diversa a seconda delle circostanze in cui la cattura è stata effettuata. La riprem 3) di una nave mercantile nazionale catturata dal nemico, la tà tornare al suo primitivo proprietario, senza retribuzione se ripresa da una nave da guerra, e se da una nave mercantile, mediante un premio di un quinto del valore degli oggetti ripresi qualora la preda sia rimasta durante ventiquattr’ore nelle mani del nemico, e di un decimo qualora, la ripresa sia stata fatta prima delle ventiquattr’ore. Quando la nave predata dal nemico è stata già condotta nei suoi porti, se ripresa è considerata (tome preda e quindi non restituita al proprietario. 1} Ved. C. Bruno. L' abolizione della corna < la dichiarazione di Parigi nella « Rivista Marittima » del maggio 1897. ') Art. 228 e seg. del cod. marittimo. :i) Art. 219 seg. del eod. marittimo.